Il Regolamento sostituisce la voce HP 14 dell’allegato III della Direttiva 2008/98/CE – che contiene l’elenco delle caratteristiche di pericolo per i rifiuti – relativa ai rifiuti ecotossici, ossia i rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. Il provvedimento si applica a decorrere dal 05/07/2018.
L’allegato III della direttiva 2008/98/CE è così modificato:
1) la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente: «HP 14 «Ecotossico»:rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:
— I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %. [c(H420) ≥ 0,1 %]
— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %. [Σ c (H400) ≥ 25 %]
— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 %. [100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1 %. [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %] dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.
2) la nota sotto la voce relativa all’HP 15 è soppressa.
Per informazioni di carattere tecnico e per ricevere assistenza
Dott. Chim. Alberto Pagnetti allo 0721- 807781 – cell 328-2765727
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