Dopo il decreto firmato nel mese di Marzo dal Ministro dell’ambiente Galletti, arrivano le regole sul riutilizzo del conglomerato bituminoso derivato dalla fresatura a freddo dei manti ammalorati delle strade. È stato pubblicato con le regole, in vigore dal 3 luglio 2018, che stabiliscono quando il conglomerato bituminoso si può riutilizzare e quando invece va considerato come rifiuto.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 il decreto recita: “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
La classificazione del fresato d’asfalto come sottoprodotto o residuo di produzione è stato da tempo oggetto di un dibattito anche giurisprudenziale che deve ritenersi concluso.
Con il decreto in argomento sono stabiliti i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il granulato di conglomerato bituminoso possiede un valore economico e che, nei limiti dei parametri tecnici indicati, il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Le regole dell’Ambiente quindi consentono una gestione più chiara da parte delle imprese del materiale prodotto in grandi quantità in occasione dei normali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su strade e autostrade asfaltate. Le regole si applicano al «conglomerato bituminoso» identificato con il codice EER 17.03.02 di varia provenienza, come la fresatura a freddo, la demolizione della pavimentazione oppure ancora dal «granulato di conglomerato bituminoso» recuperato.
Nelle Norme transitorie contenute nell’articolo 6 del provvedimento è precisato che il produttore, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso e, quindi, entro il 3 luglio 2018, deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 con la precisazione che nelle more dell’adeguamento il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3 del provvedimento, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento stesso.
All’articolo 3 del provvedimento è precisato che, ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa contemporaneamente i seguenti 3 criteri:
Il produttore deve, poi, conservare presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/18/139/sg/pdf
Per informazioni di carattere tecnico e per ricevere assistenza
Dott. Chim. Alberto Pagnetti allo 0721- 807781 – cell 328-2765727
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